cultori della materia

CULTORI DELLA MATERIA

Per Cultori della materia si intendono esperti e/o studiosi, non appartenenti ai ruoli universitari dei professori e ricercatori, che abbiano acquisito documentate esperienze e competenze in una disciplina.
La qualifica di Cultore della materia in un SSD ha lo scopo di consentire l'inclusione dello stesso tra i componenti delle Commissioni di esame di profitto degli insegnamenti e della Commissione delle prove finali e conseguimento delle Lauree.

La nomina e le loro attività fanno riferimento a quanto disposto:

— dall’art. 42 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269 che, con riferimento alla composizione delle Commissioni degli esami universitari di profitto e di laurea, stabilisce tra l’altro che le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, e un libero docente o cultore della materia, e che le Commissioni per gli esami di laurea o diploma sono costituite di professori ufficiali, in maggioranza, e di liberi docenti o cultori delle discipline che fanno parte della facoltà;

— dall’art. 24 Esami e verifiche del profitto del “Regolamento Didattico dell'Università di Modena e Reggio Emilia” che, con riferimento alla composizione delle Commissioni di esame e delle altre prove di verifica del profitto, stabilisce tra l’altro che ne possono essere membri i cultori della materia;

— dall'art. 25 Prove finali e conseguimento della Lauree e della Lauree Magistrali del “Regolamento Didattico dell'Università di Modena e Reggio Emilia” che, con riferimento alla composizione della Commissione giudicatrice della prova finale, stabilisce tra l'altro che ne possono far parte i cultori della materia;

— dall'art. 34 Doveri didattici dei Professori di I e II Fascia e dei Ricercatori del “Regolamento Didattico dell'Università di Modena e Reggio Emilia” che stabilisce tra l'altro che il Presidente del Consiglio di Corso di Studio o dell’apposito organismo previsto dal Dipartimento o dalla Scuola ovvero il Direttore di Dipartimento o il Presidente della Scuola, laddove istituita, secondo i rispettivi Regolamenti può nominare cultori della materia soggetti/esperti che siano in possesso da almeno due anni di laurea, di laurea specialistica o magistrale, ovvero di diploma di laurea ante D.M. 509/99.  

La proposta di nomina o di rinnovo di Cultori della materia può essere redatta utilizzando il MODULO da qui scaricabile

[Ultimo aggiornamento: 22/10/2019 10:43:48]